Quella che segue è una bozza di DDL aperta a contributi, commenti e suggerimenti. E' da considerarsi una vera e propria Alpha che dovrebbe trasformarsi in Beta entro l'Estate ed in Candidate Release col contributo di tutti entro l'inizio dell'Autunno. Sono ben accette critiche, aggiunte, idee e spunti vari. Vi prego, per ora, di usare il form di commento, stiamo lavorando ad un sistema più adeguato. La Norma è completamente ispirata ad una bozza iniziale dell'equivalente DDL della Provincia Autonoma di Trento. Confidiamo di poter presentare col contributo di tutti un DDL avanzato contenente già gli strumenti attuativi per avere la miglior ricaduta possibile sul territorio Lucano della miglior norma possibile. Grazie.
aperti
e di diritti digitali del cittadino
D'iniziativa
del consigliere Vincenzo Santochirico
Norme
in materia di adozione del software libero e open source, dei formati
di dati aperti e di diritti digitali del cittadino
INDICE
Art.
1 - Finalità
Art.
2 - Principi
Art.
3 - Definizioni
Art.
4 - Proprietà del software, dati e contenuti
Art.
5 - Scambio di dati e documenti con l'esterno
Art.
6 - Istruzione
Art.
7 - Comitato guida per la società dell'informazione
Art.
8 - Centro servizi per la società dell'informazione
Art.
9 - Strumenti di pianificazione
Art.
10 - Deroghe
Art.
11 - Disposizioni finanziarie
Art.1
Finalità
1.
La Regione Basilicata, in qualità di pubblica amministrazione che
gestisce dati, documenti informatici e i servizi informatici per
trattarli, relativi ai cittadini, per conto loro e in funzione di un
servizio pubblico, garantisce nella propria organizzazione il
trattamento dei dati informatici in modo sicuro e secondo principi di
economicità, la loro disponibilità nel tempo e l’accessibilità
da parte degli utenti, nel rispetto della normativa e dei fini del
trattamento.
La
Regione Basilicata tutela queste esigenze utilizzando i formati di
dati standard aperti, orientando i propri sistemi informatici fin
dalla loro progettazione all’interoperabilità applicativa e
utilizzando protocolli di comunicazione e scambio dati standard
aperti.
2.
La Regione Basilicata promuove il software rilasciato secondo modelli
di licenze free libre open source software (FLOSS), i formati di dati
standard aperti e i meccanismi di interoperabilità applicativa
basati su protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti,
come fattori che garantiscono l’accessibilità dei dati.
Art.
2
Principi
1.
Fatte salve le limitazioni previste dall’articolo 10 La Regione
Basilicata, le sue agenzie e i suoi enti strumentali adottano e
utilizzano formati di dati standard aperti, protocolli di
comunicazione e scambio dati standard aperti, FLOSS.
2.
Fatte salve le limitazioni previste dall’articolo 10 e dalla
normativa vigente, la Regione Basilicata, le sue agenzie e i suoi
enti strumentali pubblicano i dati e documenti informatici che
trattano e li rilasciano con licenze che li configurino come dato
aperto e contenuto aperto; inoltre pubblicano le sorgenti e la
documentazione del software di loro proprietà, o per il quale hanno
comunque il diritto di farlo e di rilasciarlo, con licenze FLOSS.
3.
La Regione Basilicata promuove e sostiene sul territorio le buone
prassi nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione,
basate:
a)
sull'adozione e l'utilizzo di formati di dati e di protocolli di
comunicazione e scambio dati standard aperti;
b)
sullo sviluppo e l’adozione di software rilasciati con licenze
FLOSS.
Art.
3
Definizioni
1.
Per software libero s'intende la categoria di programmi per
elaboratori distribuiti con una licenza d'uso che concede in maniera
irrevocabile all'utilizzatore le seguenti quattro libertà:
a)
la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza
vincoli sul suo utilizzo;
b)
la libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo
alle proprie esigenze; l'accesso al codice sorgente è un
prerequisito di questa libertà;
c)
la libertà di ridistribuire copie del programma;
d)
la libertà di migliorare il programma e di distribuirne i
miglioramenti.
2.
Per software a sorgente aperto s'intende la categoria di programmi
per elaboratori distribuiti con una licenza d'uso che presenta le
seguenti caratteristiche:
a)
redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle
parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di
una distribuzione di software aggregati, contenente programmi
provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il
pagamento di diritti per la rivendita;
b)
codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente e
deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente
sia in forma compilata. Se un prodotto non viene distribuito con il
codice sorgente deve esserci la possibilità di scaricare il codice
sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la
forma privilegiata con cui il programmatore modifica il programma. Il
codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme
mediate, come la trasformazione attraverso un pre-processore, non
sono ammesse;
c)
prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di
modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro
distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software
originale;
d)
integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre
limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma
modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione
di file di correzione insieme al codice sorgente, con lo scopo di
modificare il programma durante la fase di compilazione. La licenza
deve consentire esplicitamente la distribuzione di software
realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può
richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di
versione diverso dal software originale;
e)
nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve
porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
f)
nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non
deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo
di applicazione;
g)
distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono
applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma,
senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste
parti;
h)
la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti
allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma
faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene
estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini
della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene
ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione
della distribuzione originale del software;
i)
la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non
deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito
insieme con il software in licenza;
j)
la licenza deve essere tecnologicamente neutra: nessuna clausola
della licenza dev'essere proclamata su alcuna singola tecnologia o
stile di interfaccia.
3.
Per FLOSS s'intende tutta la categoria del software che risponde ai
requisiti del software libero o del software open source.
4.
Sono standard aperti gli standard che presentano le seguenti
caratteristiche:
a)
uno standard adottato e mantenuto da un'organizzazione non profit, il
cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a
disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui
decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;
b)
uno standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile
liberamente oppure dietro un costo nominale. Dev'essere possibile
farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo
aggiuntivo;
c)
eventuali diritti d'autore, brevetti o marchi registrati devono
essere irrevocabilmente concessi senza costi di licenze;
d)
non dev'essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e
all'estensione dello standard.
5.
Per protocollo standard aperto s'intende un protocollo di
comunicazione che abbia proprietà analoghe a quelle indicate nel
comma 4 per lo standard aperto.
6.
Per formato standard aperto s'intende un formato di dati che abbia
proprietà analoghe a quelle indicate nel comma 4 per lo standard
aperto.
7.
Per dato aperto s'intende un dato che chiunque è in grado di usare,
riutilizzare e ridistribuire liberamente, con gli eventuali obblighi
di citare le fonti e di mantenere gli stessi vincoli in caso di
redistribuzione dei dati modificati.
8.
Per software proprietario o chiuso s'intende il software che non
risponde alle specifiche definite per il FLOSS.
9.
Per opera a contenuto aperto s'intende un'opera che abbia proprietà
analoghe a quelle specificate nel comma 7 per il dato aperto.
Art.
4
Proprietà
del software, dati e contenuti
1.
Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla
normativa è di proprietà esclusiva dei committenti:
a)
il software sviluppato su commessa della Regione Basilicata, delle
agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata;
b)
i dati prodotti, elaborati o raccolti da soggetti esterni, come pure
le banche dati frutto di aggregazioni o elaborazioni effettuati da
soggetti esterni, su commessa della Regione Basilicata, delle agenzie
e degli enti strumentali della Regione Basilicata;
c)
i contenuti di opere prodotte su commessa della Regione Basilicata,
delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata.
2.
Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla
normativa, il dato informatico pubblicato da o su commessa della
Regione Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della
Regione Basilicata è dato aperto ai sensi dell’articolo 3 ed è
pubblicato con una licenza, in base a quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione di questa legge.
3.
Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla
normativa l’opera pubblicata da o su commessa della Regione
Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione
Basilicata è opera a contenuto libero ai sensi dell’articolo 3 ed
è pubblicata con una licenza, in base a quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione.
Art.
5
Scambio
di dati e documenti con l’esterno
1.
La Regione Basilicata, sentito il comitato guida per la società
dell'informazione previsto dall'articolo 7, costituisce e mantiene
aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere
utilizzati dalla Regione Basilicata, dalle agenzie e dagli enti
strumentali della Regione Basilicata per la pubblicazione e
comunicazione all’esterno, per le tipologie di dati e documenti
informatici, e di quelli che possono essere accettati per le
tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.
Art.
6
Istruzione
1.
La Regione Basilicata, considerato il particolare valore formativo
del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, recepisce i principi di
questa legge nel sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Basilicata.
2.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 le istituzioni
scolastiche e formative Regione Basilicatali usano esclusivamente
FLOSS nelle loro attività didattiche.
3.
La Regione Basilicata sostiene e promuove iniziative per la
diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale
tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale, con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Art.
7
Comitato
guida per la società dell’informazione
1.
E' istituito il comitato guida per la società dell'informazione, per
promuovere i principi e le azioni previste da questa legge, istituire
eventuali tavoli di lavoro con i soggetti che possono concorrere a
questo scopo e monitorare l’applicazione di questa legge.
2.
Il comitato ha durata corrispondente alla legislatura Regione
Basilicata, è nominato dalla Giunta Regione Basilicata ed è
composto da:
a)
tre rappresentanti delle associazioni che hanno come scopo la
diffusione del FLOSS, di cui uno che lo presiede;
b)
l'assessore della Regione Basilicata competente in materia di
tecnologia dell'informazione e ella comunicazione;
c)
il dirigente della struttura della Regione Basilicata competente in
materia di tecnologia ell'informazione e della comunicazione;
d)
il dirigente della struttura della Regione Basilicata competente in
materia di istruzione;
e)
un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità della Regione
Basilicata;
f)
un rappresentante dei comuni lucani;
g)
un rappresentante dell'Università degli studi di Basilicata
3.
I componenti previsti dalle lettere a), f), e g) del comma 2
sono scelti fra esperti nel settore della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione.
4.
Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con
deliberazione della Giunta Regione di Basilicata. In caso di parità
nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.
5.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente
del centro servizi per la società dell’informazione.
6.
Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi e i rimborsi
previsti dalla vigente normativa della Regione Basilicata in materia.
Art.
8
Centro
servizi per la società dell’informazione
1.
Presso la struttura della Regione Basilicata competente in materia di
tecnologia dell'informazione e della comunicazione è istituito il
centro servizi per la società dell’informazione, al quale sono
affidati i compiti di:
a)
coordinare le azioni necessarie all’applicazione di questa legge;
b)
dare supporto al comitato guida per la società dell'informazione;
c)
promuovere attivamente sul territorio Regione Basilicata il FLOSS, i
formati standard aperti, i dati aperti, i contenuti aperti e le opere
a contenuto aperto;
d)
gestire l’erogazione dei fondi di sostegno;
e)
fornire supporto tecnico e consulenza informatica, metodologica e
normativa, anche attivando convenzioni con associazioni di
volontariato e soggetti economici competenti, nell’ambito dei
formati e protocolli standard aperti, dei dati aperti, dei contenuti
aperti, nelle metodologie di adozione e utilizzo di buone prassi
all’interno della Regione Basilicata e di soggetti pubblici e
privati sul territorio della Regione Basilicata.
Art.
9
Strumenti
di pianificazione
1.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la
Regione Basilicata, sentito il comitato guida per la società
dell’informazione, con il supporto del centro servizi per la
società dell’informazione, redige e pubblica sul sito internet
della Regione Basilicata il documento programmatico per i dati,
formati e software aperti. Il documento e i suoi successivi
aggiornamenti annuali sono inviati al Consiglio Regionale di
Basilicata.
2.
Il documento programmatico per i dati, formati e software aperti
contiene una ricognizione dello stato di fatto rispetto agli
obiettivi di questa legge e la pianificazione delle attività
previste per il successivo triennio per:
a)
la migrazione a formati standard aperti;
b)
la migrazione al FLOSS;
c)
la pubblicazione con formati standard aperti di dati e documenti di
pubblico interesse in modalità dato aperto e contenuto aperto;
d)
il sostegno dell’adozione del FLOSS, l’uso di formati di dati
standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti
nel territorio della Regione Basilicata da parte delle pubbliche
amministrazioni;
e)
il sostegno alla ricerca negli ambiti di questa legge;
f)
l’aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici relativamente al
tema dell'adozione dei formati aperti e standard, del FLOSS e della
pubblicazione di dati e contenuti aperti;
3.
Il documento è aggiornato con cadenza annuale, sia per la parte
relativa alla ricognizione dello stato di fatto dell'attuazione della
legge, sia per la programmazione nel triennio successivo, sia per la
relazione sullo stato di attuazione della attività previste.
4.
Con tale regolamento, la Regione Basilicata disciplina le modalità
di attuazione del programma e le modalità per la concessione dei
contributi alle pubbliche amministrazioni per l’adozione del FLOSS,
l’uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati
aperti e contenuti aperti.
Art.
10
Deroghe
1.
Se La Regione Basilicata, le sue agenzie e i suoi enti strumentali
adottano uno o più moduli, applicativi o procedure informatiche,
banche dati o sistemi, possono derogare dall’utilizzo di protocolli
di comunicazione e scambio dati standard aperti, formati di dati e
documenti standard aperti o FLOSS:
a)
quando non sono disponibili analoghi elementi di FLOSS o standard
aperti, e l’implementazione o l'adozione di questi elementi, nel
caso specifico, non è fattibile per effettiva ristrettezza del tempo
disponibile o perché risulta antieconomico,
b)
quando occorre integrarli con strumenti già esistenti che li
richiedono e risulta antieconomico modificarli.
2.
Nella comunicazione dalla e verso La Regione Basilicata, le sue
agenzie e i suoi enti strumentali di tipologie di dati e documenti
informatici non compresi nel repertorio ufficiale dei formati
previsto dall'articolo 5 sono preferiti i formati standard aperti.
3.
La valutazione economica è effettuata mediante una comparazione fra
le alternative includendo, oltre i costi di acquisto, anche quelli di
manutenzione, formazione e istruzione, i costi e i benefici legati
alla possibilità di interoperabilità applicativa, i costi di
migrazione e di uscita, i possibili risparmi derivanti dal riuso
presso altre pubbliche amministrazioni e in generale le ricadute sul
territorio del rilascio con licenza FLOSS, nell’arco di vita
dell’elemento. La valutazione è svolta da personale di accertata
capacità nel settore della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione e può avvalersi della consulenza del comitato guida
per la società dell’informazione e del centro servizi per la
società dell’informazione.
4.
La struttura della Regione Basilicata che utilizza o accetta formati
non elencati nel repertorio ufficiale dei formati, protocolli non
standard aperti o software proprietario ne comunica le motivazioni al
comitato guida per la società dell’informazione.
Art.
11
Disposizioni
finanziarie
1.
Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 50.000 euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015. Alla copertura
di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i
medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in
conto corrente, unità previsionale di base del bilancio della
Regione Basilicata.