mercoledì 4 luglio 2012

Bozza DDL "Norme in materia di adozione del software libero e open source, dei formati di dati aperti e di diritti digitali del cittadino"


Quella che segue è una bozza di DDL aperta a contributi, commenti e suggerimenti. E' da considerarsi una vera e propria Alpha che dovrebbe trasformarsi in Beta entro l'Estate ed in Candidate Release col contributo di tutti entro l'inizio dell'Autunno. Sono ben accette critiche, aggiunte, idee e spunti vari. Vi prego, per ora, di usare il form di commento, stiamo lavorando ad un sistema più adeguato. La Norma è completamente ispirata ad una bozza iniziale dell'equivalente DDL della Provincia Autonoma di Trento. Confidiamo di poter presentare col contributo di tutti un DDL avanzato contenente già gli strumenti attuativi per avere la miglior ricaduta possibile sul territorio Lucano della miglior norma possibile. Grazie.





Norme in materia di adozione del software libero e open source, dei formati di dati
aperti e di diritti digitali del cittadino



D'iniziativa del consigliere Vincenzo Santochirico



Norme in materia di adozione del software libero e open source, dei formati di dati aperti e di diritti digitali del cittadino



INDICE



Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Proprietà del software, dati e contenuti
Art. 5 - Scambio di dati e documenti con l'esterno
Art. 6 - Istruzione
Art. 7 - Comitato guida per la società dell'informazione
Art. 8 - Centro servizi per la società dell'informazione
Art. 9 - Strumenti di pianificazione
Art. 10 - Deroghe
Art. 11 - Disposizioni finanziarie



Art.1
Finalità
1. La Regione Basilicata, in qualità di pubblica amministrazione che gestisce dati, documenti informatici e i servizi informatici per trattarli, relativi ai cittadini, per conto loro e in funzione di un servizio pubblico, garantisce nella propria organizzazione il trattamento dei dati informatici in modo sicuro e secondo principi di economicità, la loro disponibilità nel tempo e l’accessibilità da parte degli utenti, nel rispetto della normativa e dei fini del trattamento.
La Regione Basilicata tutela queste esigenze utilizzando i formati di dati standard aperti, orientando i propri sistemi informatici fin dalla loro progettazione all’interoperabilità applicativa e utilizzando protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.
2. La Regione Basilicata promuove il software rilasciato secondo modelli di licenze free libre open source software (FLOSS), i formati di dati standard aperti e i meccanismi di interoperabilità applicativa basati su protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, come fattori che garantiscono l’accessibilità dei dati.



Art. 2
Principi
1. Fatte salve le limitazioni previste dall’articolo 10 La Regione Basilicata, le sue agenzie e i suoi enti strumentali adottano e utilizzano formati di dati standard aperti, protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, FLOSS.
2. Fatte salve le limitazioni previste dall’articolo 10 e dalla normativa vigente, la Regione Basilicata, le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblicano i dati e documenti informatici che trattano e li rilasciano con licenze che li configurino come dato aperto e contenuto aperto; inoltre pubblicano le sorgenti e la documentazione del software di loro proprietà, o per il quale hanno comunque il diritto di farlo e di rilasciarlo, con licenze FLOSS.
3. La Regione Basilicata promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione, basate:
a) sull'adozione e l'utilizzo di formati di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;
b) sullo sviluppo e l’adozione di software rilasciati con licenze FLOSS.



Art. 3
Definizioni
1. Per software libero s'intende la categoria di programmi per elaboratori distribuiti con una licenza d'uso che concede in maniera irrevocabile all'utilizzatore le seguenti quattro libertà:
a) la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;
b) la libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze; l'accesso al codice sorgente è un prerequisito di questa libertà;
c) la libertà di ridistribuire copie del programma;
d) la libertà di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti.
2. Per software a sorgente aperto s'intende la categoria di programmi per elaboratori distribuiti con una licenza d'uso che presenta le seguenti caratteristiche:
a) redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di diritti per la rivendita;
b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Se un prodotto non viene distribuito con il codice sorgente deve esserci la possibilità di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata con cui il programmatore modifica il programma. Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come la trasformazione attraverso un pre-processore, non sono ammesse;
c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;
d) integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione di file di correzione insieme al codice sorgente, con lo scopo di modificare il programma durante la fase di compilazione. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;
g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza;
j) la licenza deve essere tecnologicamente neutra: nessuna clausola della licenza dev'essere proclamata su alcuna singola tecnologia o stile di interfaccia.
3. Per FLOSS s'intende tutta la categoria del software che risponde ai requisiti del software libero o del software open source.
4. Sono standard aperti gli standard che presentano le seguenti caratteristiche:
a) uno standard adottato e mantenuto da un'organizzazione non profit, il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;
b) uno standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo nominale. Dev'essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
c) eventuali diritti d'autore, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi senza costi di licenze;
d) non dev'essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all'estensione dello standard.
5. Per protocollo standard aperto s'intende un protocollo di comunicazione che abbia proprietà analoghe a quelle indicate nel comma 4 per lo standard aperto.
6. Per formato standard aperto s'intende un formato di dati che abbia proprietà analoghe a quelle indicate nel comma 4 per lo standard aperto.
7. Per dato aperto s'intende un dato che chiunque è in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire liberamente, con gli eventuali obblighi di citare le fonti e di mantenere gli stessi vincoli in caso di redistribuzione dei dati modificati.
8. Per software proprietario o chiuso s'intende il software che non risponde alle specifiche definite per il FLOSS.
9. Per opera a contenuto aperto s'intende un'opera che abbia proprietà analoghe a quelle specificate nel comma 7 per il dato aperto.



Art. 4
Proprietà del software, dati e contenuti



1. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa è di proprietà esclusiva dei committenti:
a) il software sviluppato su commessa della Regione Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata;
b) i dati prodotti, elaborati o raccolti da soggetti esterni, come pure le banche dati frutto di aggregazioni o elaborazioni effettuati da soggetti esterni, su commessa della Regione Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata;
c) i contenuti di opere prodotte su commessa della Regione Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata.
2. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa, il dato informatico pubblicato da o su commessa della Regione Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata è dato aperto ai sensi dell’articolo 3 ed è pubblicato con una licenza, in base a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge.
3. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa l’opera pubblicata da o su commessa della Regione Basilicata, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Basilicata è opera a contenuto libero ai sensi dell’articolo 3 ed è pubblicata con una licenza, in base a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.



Art. 5
Scambio di dati e documenti con l’esterno
1. La Regione Basilicata, sentito il comitato guida per la società dell'informazione previsto dall'articolo 7, costituisce e mantiene aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere utilizzati dalla Regione Basilicata, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Regione Basilicata per la pubblicazione e comunicazione all’esterno, per le tipologie di dati e documenti informatici, e di quelli che possono essere accettati per le tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.



Art. 6
Istruzione
1. La Regione Basilicata, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, recepisce i principi di questa legge nel sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Basilicata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 le istituzioni scolastiche e formative Regione Basilicatali usano esclusivamente FLOSS nelle loro attività didattiche.
3. La Regione Basilicata sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.



Art. 7
Comitato guida per la società dell’informazione



1. E' istituito il comitato guida per la società dell'informazione, per promuovere i principi e le azioni previste da questa legge, istituire eventuali tavoli di lavoro con i soggetti che possono concorrere a questo scopo e monitorare l’applicazione di questa legge.
2. Il comitato ha durata corrispondente alla legislatura Regione Basilicata, è nominato dalla Giunta Regione Basilicata ed è composto da:
a) tre rappresentanti delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS, di cui uno che lo presiede;
b) l'assessore della Regione Basilicata competente in materia di tecnologia dell'informazione e ella comunicazione;
c) il dirigente della struttura della Regione Basilicata competente in materia di tecnologia ell'informazione e della comunicazione;
d) il dirigente della struttura della Regione Basilicata competente in materia di istruzione;
e) un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità della Regione Basilicata;
f) un rappresentante dei comuni lucani;
g) un rappresentante dell'Università degli studi di Basilicata
3. I componenti previsti dalle lettere a),  f), e g) del comma 2 sono scelti fra esperti nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con deliberazione della Giunta Regione di Basilicata. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente del centro servizi per la società dell’informazione.
6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa della Regione Basilicata in materia.



Art. 8
Centro servizi per la società dell’informazione
1. Presso la struttura della Regione Basilicata competente in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione è istituito il centro servizi per la società dell’informazione, al quale sono affidati i compiti di:
a) coordinare le azioni necessarie all’applicazione di questa legge;
b) dare supporto al comitato guida per la società dell'informazione;
c) promuovere attivamente sul territorio Regione Basilicata il FLOSS, i formati standard aperti, i dati aperti, i contenuti aperti e le opere a contenuto aperto;
d) gestire l’erogazione dei fondi di sostegno;
e) fornire supporto tecnico e consulenza informatica, metodologica e normativa, anche attivando convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti economici competenti, nell’ambito dei formati e protocolli standard aperti, dei dati aperti, dei contenuti aperti, nelle metodologie di adozione e utilizzo di buone prassi all’interno della Regione Basilicata e di soggetti pubblici e privati sul territorio della Regione Basilicata.



Art. 9
Strumenti di pianificazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Regione Basilicata,  sentito il comitato guida per la società dell’informazione, con il supporto del centro servizi per la società dell’informazione, redige e pubblica sul sito internet della Regione Basilicata il documento programmatico per i dati, formati e software aperti. Il documento e i suoi successivi aggiornamenti annuali sono inviati al Consiglio Regionale di Basilicata.
2. Il documento programmatico per i dati, formati e software aperti contiene una ricognizione dello stato di fatto rispetto agli obiettivi di questa legge e la pianificazione delle attività previste per il successivo triennio per:
a) la migrazione a formati standard aperti;
b) la migrazione al FLOSS;
c) la pubblicazione con formati standard aperti di dati e documenti di pubblico interesse in modalità dato aperto e contenuto aperto;
d) il sostegno dell’adozione del FLOSS, l’uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti nel territorio della Regione Basilicata da parte delle pubbliche amministrazioni;
e) il sostegno alla ricerca negli ambiti di questa legge;
f) l’aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici relativamente al tema dell'adozione dei formati aperti e standard, del FLOSS e della pubblicazione di dati e contenuti aperti;
3. Il documento è aggiornato con cadenza annuale, sia per la parte relativa alla ricognizione dello stato di fatto dell'attuazione della legge, sia per la programmazione nel triennio successivo, sia per la relazione sullo stato di attuazione della attività previste.
4. Con tale regolamento, la Regione Basilicata disciplina le modalità di attuazione del programma e le modalità per la concessione dei contributi alle pubbliche amministrazioni per l’adozione del FLOSS, l’uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti.



Art. 10
Deroghe
1. Se La Regione Basilicata, le sue agenzie e i suoi enti strumentali adottano uno o più moduli, applicativi o procedure informatiche, banche dati o sistemi, possono derogare dall’utilizzo di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, formati di dati e documenti standard aperti o FLOSS:
a) quando non sono disponibili analoghi elementi di FLOSS o standard aperti, e l’implementazione o l'adozione di questi elementi, nel caso specifico, non è fattibile per effettiva ristrettezza del tempo disponibile o perché risulta antieconomico,
b) quando occorre integrarli con strumenti già esistenti che li richiedono e risulta antieconomico modificarli.
2. Nella comunicazione dalla e verso La Regione Basilicata, le sue agenzie e i suoi enti strumentali di tipologie di dati e documenti informatici non compresi nel repertorio ufficiale dei formati previsto dall'articolo 5 sono preferiti i formati standard aperti.
3. La valutazione economica è effettuata mediante una comparazione fra le alternative includendo, oltre i costi di acquisto, anche quelli di manutenzione, formazione e istruzione, i costi e i benefici legati alla possibilità di interoperabilità applicativa, i costi di migrazione e di uscita, i possibili risparmi derivanti dal riuso presso altre pubbliche amministrazioni e in generale le ricadute sul territorio del rilascio con licenza FLOSS, nell’arco di vita dell’elemento. La valutazione è svolta da personale di accertata capacità nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e può avvalersi della consulenza del comitato guida per la società dell’informazione e del centro servizi per la società dell’informazione.
4. La struttura della Regione Basilicata che utilizza o accetta formati non elencati nel repertorio ufficiale dei formati, protocolli non standard aperti o software proprietario ne comunica le motivazioni al comitato guida per la società dell’informazione.



Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base del bilancio della Regione Basilicata.